Art. 14. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' sospesa qualora siano accertate una o piu' delle seguenti violazioni: a) non ottemperanza a quanto prescritto dall'organismo di vigilanza ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualita'; b) non rispetto o alterazione delle condizioni alle quali e' stata rilasciata la concessione; c) mancata conformita' o rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione. 2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata. L'autorizzazione viene altresi' revocata ove si accerti la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, ovvero la falsita' delle dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 4. 3. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione e' adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le motivazioni della decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. La revoca viene comunicata all'Unioncamere ed a tutte le Camere di commercio. 4. Nel caso di ritiro dell'autorizzazione al Centro tecnico o di sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla Camera di commercio che le ha rilasciate.