Art. 14.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1.  L'autorizzazione  e' sospesa qualora siano accertate una o piu'
delle seguenti violazioni:
    a) non   ottemperanza   a  quanto  prescritto  dall'organismo  di
vigilanza ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in
sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualita';
    b) non  rispetto  o  alterazione  delle  condizioni alle quali e'
stata rilasciata la concessione;
    c) mancata  conformita'  o rispondenza di iscrizioni, marcature e
sigilli di protezione.
  2.  La  sospensione  dura fino alla cessazione della causa che l'ha
determinata,  e  comunque  non  oltre sei mesi, al termine dei quali,
qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata.
L'autorizzazione   viene   altresi'   revocata   ove  si  accerti  la
reiterazione  delle  violazioni di cui al comma 1, ovvero la falsita'
delle dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 4.
  3.  Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione
e'  adottato  dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le
motivazioni  della  decisione  adottata,  nonche'  l'indicazione  del
termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
La  revoca  viene  comunicata all'Unioncamere ed a tutte le Camere di
commercio.
  4.  Nel  caso  di ritiro dell'autorizzazione al Centro tecnico o di
sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico,
le  carte  tachigrafiche  devono  essere  restituite  alla  Camera di
commercio che le ha rilasciate.