Art. 15. Aggiornamenti 1. Le disposizioni riguardanti i requisiti tecnici dei centri, delle apparecchiature e delle modalita' di intervento sono contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. 2. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato Centrale Metrico.