Art. 15.
                            Aggiornamenti

  1.  Le  disposizioni  riguardanti  i  requisiti tecnici dei centri,
delle  apparecchiature e delle modalita' di intervento sono contenute
nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
  2.   All'aggiornamento   e   alla   modifica   delle   disposizioni
dell'allegato  si  provvede  con  decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato Centrale Metrico.