Art. 17. Norma transitoria 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 2135/98 del Consiglio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto allorche' si procede alla sostituzione di apparecchi di controllo costruiti in base all'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3821/85 con apparecchi di controllo costruiti in base all'allegato I B del medesimo regolamento (CEE) n. 3821/85, detta sostituzione deve avvenire in conformita' a quanto stabilito dalle norme del presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' concesse autorizzazioni, per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi, ad officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si intendono limitate alle sole operazioni di sostituzione e di riparazione di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del citato regolamento (CEE) n. 3821/85. Per i centri tecnici per i quali siano state rilasciate autorizzazioni che soddisfino le norme applicabili anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dette autorizzazioni mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, data entro la quale devono adeguarsi alle previsioni del presente decreto. 3. Per i centri tecnici per i quali sia stata presentata alla Camera di commercio la domanda di autorizzazione anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di autorizzazione sono rilasciati ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione di detta domanda e comunque entro il 31 dicembre 2007 detti centri devono adeguarsi alle previsioni del presente decreto. 4. I documenti rilasciati dai fabbricanti di tachigrafi e dalle Camere di commercio anteriormente all'emanazione del presente decreto, attestanti il possesso dei requisiti prescritti per i responsabili tecnici e i tecnici, mantengono la loro validita', ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per non oltre sei mesi dall'emanazione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 5. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2007 Il Ministro: Bersani