Art. 17.
                          Norma transitoria

  1.  In  applicazione  di  quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1,
lettera b)  del regolamento (CE) 2135/98 del Consiglio, dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto allorche' si procede alla
sostituzione   di   apparecchi   di   controllo   costruiti  in  base
all'allegato  I  del  Regolamento  (CEE) n. 3821/85 con apparecchi di
controllo costruiti in base all'allegato I B del medesimo regolamento
(CEE)  n.  3821/85, detta sostituzione deve avvenire in conformita' a
quanto stabilito dalle norme del presente decreto.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
essere piu' concesse autorizzazioni, per le operazioni di montaggio e
riparazione  di  tachigrafi,  ad  officine  sprovviste  dei requisiti
richiesti  per  i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le
autorizzazioni  concesse  alle  officine anteriormente all'entrata in
vigore   del   presente  decreto  si  intendono  limitate  alle  sole
operazioni  di  sostituzione e di riparazione di tachigrafi costruiti
in base all'allegato I del citato regolamento (CEE) n. 3821/85. Per i
centri  tecnici per i quali siano state rilasciate autorizzazioni che
soddisfino  le  norme applicabili anteriormente all'entrata in vigore
del   presente  decreto,  dette  autorizzazioni  mantengono  la  loro
validita'  fino  alla  naturale  scadenza  e  comunque  non  oltre il
31 dicembre   2007,   data  entro  la  quale  devono  adeguarsi  alle
previsioni del presente decreto.
  3.  Per  i  centri  tecnici  per  i quali sia stata presentata alla
Camera  di  commercio  la  domanda  di  autorizzazione  anteriormente
all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  provvedimenti di
autorizzazione  sono  rilasciati  ai  sensi della normativa in vigore
alla  data  di  presentazione  di  detta  domanda e comunque entro il
31 dicembre  2007  detti  centri devono adeguarsi alle previsioni del
presente decreto.
  4.  I  documenti  rilasciati  dai fabbricanti di tachigrafi e dalle
Camere   di   commercio  anteriormente  all'emanazione  del  presente
decreto,  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  prescritti  per i
responsabili  tecnici  e  i tecnici, mantengono la loro validita', ai
fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  per  non  oltre  sei  mesi
dall'emanazione del provvedimento di cui all'art. 7, comma 5.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 2005
e successive modificazioni e integrazioni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 10 agosto 2007
                                                 Il Ministro: Bersani