Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «centro tecnico»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, dal regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione e altre disposizioni applicabili; c) «tachigrafo digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361; d) «unita' elettronica di bordo»: il tachigrafo digitale di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; e) «carta tachigrafica»: una delle carte con memoria da impiegare con l'apparecchio di controllo; f) «omologazione»: la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione; g) «primo montaggio»: la prima installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con esclusione della taratura; h) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con inclusione della taratura; i) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell'allegato I B, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell'unita' elettronica di bordo del tachigrafo digitale; j) «taratura»: l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nei dati memorizzati; k) «Unioncamere»: l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.