Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
    b) «centro tecnico»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione
materiale  degli  interventi tecnici che devono essere effettuati sui
tachigrafi  digitali,  in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85
del  Consiglio  del  20 dicembre  1985,  relativo  agli apparecchi di
controllo  nel  settore  dei  trasporti  su  strada,  modificato  dal
regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato  dal  regolamento  (CE) n. 1360/2002 della Commissione del
13 giugno  2002,  dal  regolamento  (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004
della Commissione e altre disposizioni applicabili;
    c) «tachigrafo  digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai
requisiti  di  cui  all'allegato  IB del regolamento (CEE) n. 3821/85
come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre
2003, n. 361;
    d) «unita'  elettronica  di bordo»: il tachigrafo digitale di cui
alla  lettera b),  escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi
di collegamento;
    e) «carta tachigrafica»: una delle carte con memoria da impiegare
con l'apparecchio di controllo;
    f) «omologazione»:  la  procedura in base alla quale il Ministero
certifica  che  l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la
carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE)
n. 1360/2002 della Commissione;
    g) «primo montaggio»: la prima installazione di un apparecchio di
controllo su un veicolo stradale con esclusione della taratura;
    h) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su
un veicolo stradale con inclusione della taratura;
    i) «intervento  tecnico»:  una  qualsiasi delle operazioni di cui
all'art.  12  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  e capitoli V e VI
dell'allegato  I  B, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le
riparazioni  del  sensore  e  dell'unita'  elettronica  di  bordo del
tachigrafo digitale;
    j) «taratura»:  l'aggiornamento  o  la conferma dei parametri del
veicolo da conservare nei dati memorizzati;
    k) «Unioncamere»:  l'Unione  Italiana  delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.