Art. 3.
                            Omologazioni

  1.  Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle
carte  tachigrafiche  e  dei componenti dell'apparecchio di controllo
nel  settore  dei  trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n.
3821/85  e  successive  modificazioni e integrazioni, sono rilasciate
dal  Ministero secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento
per  la  fabbricazione  dei  pesi, delle misure e degli strumenti per
pesare  e  per  misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n.
226,   e   successive   modifiche,  previo  accertamento  della  loro
conformita' alle disposizioni del predetto regolamento CEE.
  2.  La  richiesta  di omologazione e' presentata dal fabbricante al
Ministero.  Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante
e,  nel  caso  in  cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il
nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
  3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo, per la
carta  tachigrafica  e per i componenti dell'apparecchio di controllo
viene  rilasciata  dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5
del  regolamento  (CEE)  N.  3821/85  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  a  seguito  della  presentazione  di un certificato di
sicurezza,   un   certificato  funzionale  e  di  un  certificato  di
interoperabilita'   di   cui  all'allegato  1  B,  capitolo  VII  del
regolamento  (CE)  n.  2135/1998,  come  sostituito dall'allegato del
regolamento (CE) 1360/2002.
  4.  Il  certificato  funzionale  viene  rilasciato dal Ministero al
fabbricante  a  seguito  dell'esecuzione,  con  esito positivo, delle
prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.