Art. 3. Omologazioni 1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche e dei componenti dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono rilasciate dal Ministero secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento della loro conformita' alle disposizioni del predetto regolamento CEE. 2. La richiesta di omologazione e' presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo. 3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo, per la carta tachigrafica e per i componenti dell'apparecchio di controllo viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) N. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilita' di cui all'allegato 1 B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/1998, come sostituito dall'allegato del regolamento (CE) 1360/2002. 4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.