Art. 4. Centri tecnici autorizzati 1. Possono essere autorizzati, in qualita' di Centri tecnici, i seguenti soggetti: a) i fabbricanti ed i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali; b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali; c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonche' le officine concessionarie; d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.