Art. 4.
                     Centri tecnici autorizzati

  1.  Possono  essere  autorizzati,  in qualita' di Centri tecnici, i
seguenti soggetti:
    a) i  fabbricanti  ed  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari  di  veicoli con impianti di produzione in Italia sui
cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
    b) i  fabbricanti  di  carrozzerie per autobus e autocarri, nelle
cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;
    c) i   fabbricanti  e  i  rappresentanti  legali  di  fabbricanti
extracomunitari   di   tachigrafi   digitali   nonche'   le  officine
concessionarie;
    d) le  officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o
elettrico.