Art. 6. Requisiti dei Centri tecnici 1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 4, che svolgono unicamente attivita' di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformita' di produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 10 e ai punti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva n. 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e successive modificazioni, le cui norme di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche delle attivita' svolte. 2. I soggetti di cui all'art. 4 che richiedono di poter svolgere gli interventi tecnici, sono autorizzati in qualita' di Centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato al presente decreto. 3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono soltanto le attivita' di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese anche per le medesime attivita'. 4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la qualita' (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento membri di EA - European Co-operation for Accreditation. Il sistema di gestione della qualita' deve prevedere l'attivita' di taratura e prova di strumenti di misura. 5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. 6. I centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ed in particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.