Art. 6.
                    Requisiti dei Centri tecnici

  1.  I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 4, che
svolgono unicamente attivita' di primo montaggio e di attivazione dei
tachigrafi   digitali,  applicano  le  procedure  di  conformita'  di
produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2
dell'art.  10  e  ai  punti  1 e 2 dell'allegato X della direttiva n.
70/156/CEE,  del  6 febbraio 1970, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a
motore  e  dei loro rimorchi e successive modificazioni, le cui norme
di  recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, recante il nuovo codice della
strada e successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni
competenti  possono  avviare,  anche per questi soggetti, ispezioni e
verifiche delle attivita' svolte.
  2.  I  soggetti  di cui all'art. 4 che richiedono di poter svolgere
gli  interventi  tecnici,  sono  autorizzati  in  qualita'  di Centri
tecnici  quando,  oltre ad essere iscritti al registro delle imprese,
soddisfano  ai  requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato
al presente decreto.
  3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono
soltanto  le  attivita'  di  primo  montaggio  e  di  attivazione dei
tachigrafi   digitali,  sono  autorizzati  come  Centri  tecnici  dal
Ministero  a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese
anche per le medesime attivita'.
  4.  I  centri  tecnici,  per  essere  autorizzati  a  svolgere  gli
interventi  tecnici, devono disporre di un sistema di gestione per la
qualita'   (ISO  9000)  rilasciato  da  organismi  di  certificazione
accreditati  da  Enti  di  accreditamento  membri  di  EA  - European
Co-operation for Accreditation. Il sistema di gestione della qualita'
deve  prevedere  l'attivita'  di  taratura  e  prova  di strumenti di
misura.
  5.  Gli  organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro
trenta  giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in
sede  di  certificazione  o  di  sorveglianza, i relativi rapporti al
Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.
  6. I centri tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti
in   materia  di  protezione  della  salute  e  della  sicurezza  del
lavoratore  ed  in  particolare  dell'art.  4 del decreto legislativo
19 settembre  1994, n. 626, che disciplina gli obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto.