Art. 7.
                  Autorizzazione dei Centri tecnici

  1.  L'autorizzazione  dei  Centri tecnici ad operare sui tachigrafi
digitali  viene rilasciata nel rispetto dell'osservanza dei requisiti
tecnici di cui all'allegato del presente decreto.
  2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono
unicamente   le  attivita'  di  primo  montaggio  e  attivazione  dei
tachigrafi  digitali,  non sono tenuti al rispetto delle disposizioni
di  cui  al comma 1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero,
su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio
competente  per  territorio,  che  provvede  ad  inviare al Ministero
l'istanza  di autorizzazione. La Camera di commercio competente, dopo
aver  accertato  la  costanza di iscrizione al registro delle imprese
per  le  attivita'  di  cui  all'art.  4,  lettere a)  e b), provvede
annualmente  al  rinnovo  dell'autorizzazione,  dandone  la  relativa
comunicazione al Ministero e all'Unioncamere.
  3.  L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni
di  primo  montaggio,  di  attivazione  e di intervento tecnico viene
rilasciata,  dal  Ministero, previa richiesta del titolare del Centro
tecnico  alla  Camera  di  commercio  competente  per  territorio che
provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa
della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo. Il
Ministero  al ricevimento dell'istanza di autorizzazione comunichera'
il   codice   identificativo   del   Centro   tecnico.   Il  rilascio
dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito
dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro
tecnico  possiede  tutti i requisiti previsti dal presente decreto La
Camera  di  commercio  inoltra la richiesta delle carte tachigrafiche
dell'officina,  che  puo' essere presentata unitamente all'istanza di
autorizzazione,  al  ricevimento  del codice identificativo. Le carte
vengono   consegnate   agli   interessati   solo   dopo  il  rilascio
dell'autorizzazione.  L'autorizzazione  ha  durata  di  un anno ed e'
rinnovabile.
  4.  Ai  fini  del  rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla
Camera  di commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare
e  dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti
per  l'autorizzazione,  che non deve essere anteriore a trenta giorni
prima  della  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,  allegando  la
ricevuta  del  versamento  di  cui  al  decreto 29 luglio 2005, ferme
restando  le  sanzioni  penali  per  falsita' in atti o dichiarazioni
mendaci.  La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia
dell'autodichiarazione al Ministero e all'Unioncamere.
  5.  I  titolari  dei  Centri  tecnici  di  cui alle lettere c) e d)
dell'art.  4,  al  momento  della  prima  richiesta  e dei successivi
rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso dei
necessari  requisiti  di  conoscenza  tecnica di ciascun responsabile
tecnico  e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di
conoscenza  tecnica  di  ciascun  responsabile  tecnico  e di ciascun
tecnico  puo'  essere  attestato  dalle  Camere  di  commercio, anche
mediante   le   proprie  strutture  ed  infrastrutture  di  interesse
economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di
attivita'   di   formazione  alle  imprese  secondo  la  legislazione
regionale,  dai  fabbricanti  dei  tachigrafi  digitali  o  da  altro
organismo  autorizzato dal Ministero. Con provvedimento del Ministero
viene  stabilito il programma della formazione, che si articola in un
corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di almeno 20
ore  da  suddividere in tre giornate, e viene fissata la periodicita'
dell'aggiornamento di detta formazione.
  6.  Ai  soggetti  di  cui  alle  lettere a)  e b)  dell'art. 4, che
svolgono  in sede di primo montaggio anche gli interventi tecnici, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
  7.  Le  variazioni  dei  dati del Centro tecnico di cui al comma 2,
dell'art.  8, sono comunicate al Ministero ed all'Unioncamere tramite
la  Camera  di  commercio  competente  per  territorio.  La Camera di
commercio  annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione
gia'  concessa,  ovvero,  in  ragione  della  natura delle variazioni
dichiarate,  invita  il  soggetto  richiedente a presentare una nuova
domanda di autorizzazione.
  8.  Nel  caso  in  cui,  successivamente  al  rilascio o al rinnovo
dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del
Centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d)
dell'art.  4,  il titolare del Centro tecnico presenta alla Camera di
commercio,   che   provvede   ad   inviarla  al  Ministero,  l'idonea
documentazione  di  cui  al  comma 4  relativa a ciascun responsabile
tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente alla
presentazione   dell'idonea   documentazione,  restituisce  la  carta
tachigrafica dei soggetti non piu' in servizio o non piu' autorizzati
ad operare sul tachigrafo digitale e presenta la nuova domanda per il
rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici.