Art. 7. Autorizzazione dei Centri tecnici 1. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad operare sui tachigrafi digitali viene rilasciata nel rispetto dell'osservanza dei requisiti tecnici di cui all'allegato del presente decreto. 2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono unicamente le attivita' di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero, su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio, che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione. La Camera di commercio competente, dopo aver accertato la costanza di iscrizione al registro delle imprese per le attivita' di cui all'art. 4, lettere a) e b), provvede annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e all'Unioncamere. 3. L'autorizzazione dei Centri tecnici ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene rilasciata, dal Ministero, previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio che provvede ad inviare al Ministero l'istanza di autorizzazione completa della documentazione ed a svolgere l'esame istruttorio preventivo. Il Ministero al ricevimento dell'istanza di autorizzazione comunichera' il codice identificativo del Centro tecnico. Il rilascio dell'autorizzazione avviene successivamente al ricevimento dell'esito dell'esame istruttorio preventivo e dopo aver accertato che il Centro tecnico possiede tutti i requisiti previsti dal presente decreto La Camera di commercio inoltra la richiesta delle carte tachigrafiche dell'officina, che puo' essere presentata unitamente all'istanza di autorizzazione, al ricevimento del codice identificativo. Le carte vengono consegnate agli interessati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione ha durata di un anno ed e' rinnovabile. 4. Ai fini del rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta alla Camera di commercio una autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, ferme restando le sanzioni penali per falsita' in atti o dichiarazioni mendaci. La Camera di commercio competente provvede ad inviare copia dell'autodichiarazione al Ministero e all'Unioncamere. 5. I titolari dei Centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico puo' essere attestato dalle Camere di commercio, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attivita' di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale, dai fabbricanti dei tachigrafi digitali o da altro organismo autorizzato dal Ministero. Con provvedimento del Ministero viene stabilito il programma della formazione, che si articola in un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di almeno 20 ore da suddividere in tre giornate, e viene fissata la periodicita' dell'aggiornamento di detta formazione. 6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono in sede di primo montaggio anche gli interventi tecnici, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Le variazioni dei dati del Centro tecnico di cui al comma 2, dell'art. 8, sono comunicate al Ministero ed all'Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. La Camera di commercio annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione gia' concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione. 8. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo responsabile tecnico del Centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, il titolare del Centro tecnico presenta alla Camera di commercio, che provvede ad inviarla al Ministero, l'idonea documentazione di cui al comma 4 relativa a ciascun responsabile tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente alla presentazione dell'idonea documentazione, restituisce la carta tachigrafica dei soggetti non piu' in servizio o non piu' autorizzati ad operare sul tachigrafo digitale e presenta la nuova domanda per il rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici.