Art. 8.
                 Codici ed elenco dei Centri tecnici

  1. Il codice identificativo assegnato al centro tecnico autorizzato
e'  conforme  alle  specifiche  di  cui  al  punto 3 dell'allegato al
presente decreto.
  2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio
competente  il  rilascio  di nuove autorizzazioni e le variazioni dei
dati  contenuti  nell'elenco di cui al comma 3, entro i cinque giorni
lavorativi seguenti.
  3.  Sulla  base  delle  comunicazioni  del Ministero, l'Unioncamere
forma  l'elenco  dei  centri  tecnici  autorizzati di cui al comma 5,
dell'art.  3,  del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Tale
elenco e' reso pubblico e contiene i seguenti dati:
    a) nome,  denominazione o ragione sociale del titolare del Centro
tecnico autorizzato;
    b) indirizzo completo del centro;
    c) codice identificativo assegnato;
    d) recapito  telefonico,  di  fax ed eventuale indirizzo di posta
elettronica.
  4.  L'elenco  e'  liberamente  consultabile  dal  pubblico.  I dati
consultati  sono  utilizzabili  ai  soli fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente decreto.