Art. 9. Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici 1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4, nonche' a quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, che intendano estendere l'attivita' agli interventi tecnici, devono essere personalizzate con l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la propria attivita' al primo montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione. 2. Ciascuna carta tachigrafica puo' essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale e' stata personalizzata. Tuttavia i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, che svolgono solo l'attivita' di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi, possono consentire l'utilizzo delle carte assegnate agli operatori scelti dal titolare. 3. Il Centro tecnico e' responsabile dell'utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche. 4. Il Centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale caso il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica alla Camera di commercio che l'ha rilasciata. 5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico e' tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato e ad informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica. 6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro stesso, salvo nei casi eccezionali citati all'art. 11, comma 4, sono a disposizione del Ministero e delle autorita' di controllo. 7. I Centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono state loro assegnate dalle Camere di commercio. 8. Il Centro tecnico e responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti.