Art. 9.
   Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici

  1.  Le  carte  tachigrafiche  rilasciate  ai  soggetti  di cui alle
lettere c)  e d) dell'art. 4, nonche' a quelli di cui alle lettere a)
e b)  del medesimo articolo, che intendano estendere l'attivita' agli
interventi  tecnici,  devono  essere personalizzate con l'indicazione
del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora
i  soggetti  di  cui  alle lettere a) e b) sopra indicati limitino la
propria attivita' al primo montaggio e all'attivazione del tachigrafo
digitale,  le  carte  tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate
col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione.
  2.  Ciascuna  carta  tachigrafica puo' essere utilizzata unicamente
dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale e' stata
personalizzata.  Tuttavia  i  soggetti  di  cui  alle lettere a) e b)
dell'art.  4,  che  svolgono  solo  l'attivita'  di primo montaggio e
attivazione dei tachigrafi, possono consentire l'utilizzo delle carte
assegnate agli operatori scelti dal titolare.
  3.   Il  Centro  tecnico  e'  responsabile  dell'utilizzo  e  della
conservazione delle carte tachigrafiche.
  4.  Il  Centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica
al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale
caso  il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica alla Camera
di commercio che l'ha rilasciata.
  5.  Ogni  responsabile tecnico e ogni tecnico e' tenuto a firmare i
rispettivi   documenti,   alla  consegna  della  carta  tachigrafica,
accettando  le  condizioni  di  uso  e  conservazione  della  stessa,
impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato
e   ad  informare  tempestivamente  il  Centro  tecnico  in  caso  di
funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.
  6.  Tutte  le  carte  tachigrafiche  rilasciate  al Centro tecnico,
debbono  essere  custodite  presso  il  centro stesso, salvo nei casi
eccezionali  citati  all'art.  11,  comma 4,  sono a disposizione del
Ministero e delle autorita' di controllo.
  7.  I  Centri  tecnici  utilizzano esclusivamente le carte che sono
state loro assegnate dalle Camere di commercio.
  8.  Il Centro tecnico e responsabile della richiesta di nuove carte
tachigrafiche   per   sostituire   quelle   scadute   o   quelle  non
correttamente funzionanti.