Art. 2.
  1.  I  segnali  stradali  e  i dispositivi di segnalazione luminosi
devono  essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene  effettuato  il  rilevamento  della  velocita',  e  in  modo da
garantirne  il  tempestivo  avvistamento, in relazione alla velocita'
locale  predominante.  La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione  di  rilevamento  della  velocita' deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
vi  siano  tra  il  segnale  e  il  luogo  di  effettivo  rilevamento
intersezioni   stradali   che   comporterebbero  la  ripetizione  del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
  2.  I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di «fine».