Art. 2.
    Al  fine  di  conseguire  la  concessione del contributo previsto
dall'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  154/2004  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  gli  imprenditori  ittici  presentano o
trasmettono,  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento, le
istanze,  corredate  dalla documentazione di cui al modello allegato,
al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali -
Dipartimento  delle  filiere  agricole  ed agroalimentari - Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.