Art. 2. Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.