Art. 2.

      Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

  1.  Il  trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza e'
disposto  in  favore  di  cittadini  italiani  gravemente  ammalati o
traumatizzati,  nei  casi  di  imminente pericolo di vita, quando non
sono  trasportabili  con  altri  mezzi  e  non  esiste  nel  luogo la
possibilita' di assisterli adeguatamente.
  2.  Puo'  esser  autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche
quando  debbono  essere  eseguiti interventi sanitari entro limiti di
tempo  determinati  ed  improrogabili, come nel caso dei trapianti di
organi.