Art. 3.

              Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

  1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani,
dimoranti  nel  territorio  della  Repubblica  o  all'estero,  quando
sussistono  condizioni  straordinarie  di  grave  disagio, connesse a
situazioni  di  malattia,  o calamita', oppure altri soggetti qualora
contingenti  ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito
delle  organizzazioni  internazionali  e  alla  cura  degli interessi
nazionali,  ne  rendano  necessaria  la  concessione per l'assenza di
altre modalita' di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare
l'esigenza.
  2.  L'utilizzo  degli  aeromobili  di  Stato  puo'  essere altresi'
disposto  in  favore  di  Capi  di  Stato,  alte  Autorita' estere ed
esponenti  di  enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando
lo   richiedano   l'interesse   nazionale  e  la  cura  dei  rapporti
internazionali.