Art. 4.

         Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza

  1.  Al  di  fuori  delle  ipotesi di cui agli articoli 1, 2 e 3, il
trasporto  aereo  di  Stato  puo'  essere  concesso  per finalita' di
sicurezza  nei  casi, con le modalita' e sui presupposti previsti dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007,
ferme  le  competenze  del  Ministero  dell'interno ivi richiamate, e
soltanto  in  caso  di  comprovata  impossibilita'  di  garantire  la
sicurezza  delle  personalita'  che  usufruiscono  del  servizio  con
modalita' di trasporto alternative.
  Le ragioni sono verificate ai sensi dell'art. 7.