Art. 4. Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza 1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 1, 2 e 3, il trasporto aereo di Stato puo' essere concesso per finalita' di sicurezza nei casi, con le modalita' e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, ferme le competenze del Ministero dell'interno ivi richiamate, e soltanto in caso di comprovata impossibilita' di garantire la sicurezza delle personalita' che usufruiscono del servizio con modalita' di trasporto alternative. Le ragioni sono verificate ai sensi dell'art. 7.