Art. 6.

    Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato

  1.  Il  trasporto aereo di Stato e', in ogni caso, concesso secondo
criteri  di economicita' e di impiego razionale delle risorse, previo
riscontro   dell'impossibilita'   di  ricorrere  ad  altri  mezzi  di
trasporto  anche  con  modifiche  organizzative  del  viaggio, ovvero
previa  verifica  delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in
relazione alla natura dell'evento.
  2.  Nell'ambito  del trasporto aereo di Stato si considerano sempre
prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica.
  3.  Le  ulteriori  valutazioni  di  priorita'  sono  effettuate, in
relazione  alla  disponibilita' dei mezzi, sulla base della rilevanza
degli impegni e del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.