Art. 7.

             Modalita' di presentazione delle richieste

  1.  Le  richieste  di  fruizione degli aeromobili sono in ogni caso
motivate  in  relazione  alle  specifiche  finalita'  rispettivamente
previste  dagli  articoli  1,  2,  3 e 4 nonche' con attestazione, da
parte  degli  organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del
rispetto  dei  criteri  di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi'
corredate    dall'indicazione    dei    componenti   della   missione
istituzionale.
  2.  Le  richieste  sono  rivolte  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Ufficio  voli  di  Stato e umanitari e inoltrate, per il
tramite  del  Segretario  generale, alla firma del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cio' delegato.
  3.  Salve  le  specifiche  comunicazioni dell'Ufficio per i voli di
Stato  e  umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le
richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di
preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi:
    almeno   tre   giorni   prima  della  prevista  partenza,  per  i
trasferimenti per i Paesi europei e per il continente americano;
    almeno  quattro  giorni prima della prevista partenza, per i voli
che interessano le aree balcaniche;
    almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso
i Paesi dell'Africa e dell'Australia;
    almeno  dieci  giorni  prima della prevista partenza, per i Paesi
asiatici,  ad eccezione dell'India per la quale occorrono non meno di
quindici giorni.
  4.  Le  soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorita' e
la  sede della missione sono consentite solo in caso di necessita' di
scali tecnici, attestata dall'Ufficio voli di Stato.
  5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella
richiesta   di   cui  al  comma 1  puo'  essere  richiesta  solo  per
eccezionali,  comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate
immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato per l'autorizzazione.
  6.  Le  richieste  di  trasporto  sanitario d'urgenza, sono rivolte
all'Aeronautica  militare  -  che  provvede  direttamente  alla  loro
trattazione  -  per  il  tramite  delle rappresentanze diplomatiche e
delle prefetture, secondo le procedure gia' in uso.