Art. 7. Modalita' di presentazione delle richieste 1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalita' rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonche' con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi' corredate dall'indicazione dei componenti della missione istituzionale. 2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio voli di Stato e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cio' delegato. 3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi: almeno tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi europei e per il continente americano; almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per i voli che interessano le aree balcaniche; almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi dell'Africa e dell'Australia; almeno dieci giorni prima della prevista partenza, per i Paesi asiatici, ad eccezione dell'India per la quale occorrono non meno di quindici giorni. 4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorita' e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessita' di scali tecnici, attestata dall'Ufficio voli di Stato. 5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 puo' essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato per l'autorizzazione. 6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte all'Aeronautica militare - che provvede direttamente alla loro trattazione - per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure gia' in uso.