Art. 8.

                     Organizzazione e strutture

  1.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro
di   riferimento  nonche'  la  sede  di  coordinamento  unitario  del
trasporto aereo di Stato.
  2.  L'ufficio  per  i  voli  di  Stato  e  umanitari predispone gli
strumenti   di   carattere   normativo,   amministrativo,  tecnico  e
finanziario  necessari  per  assicurare  lo svolgimento del trasporto
aereo  di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli
elementi  per  la  valutazione  delle esigenze di trasporto, coordina
continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige
le  operazioni  aeree in occasione di eventi nazionali di particolare
rilevanza,   cura   la   negoziazione  di  accordi,  anche  in  campo
internazionale,  con  amministrazioni e con enti aventi competenza in
materia  di  traffico  aereo al fine di assicurare la priorita' degli
spostamenti  degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della
qualifica  di  volo  di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati
per il conseguimento di finalita' istituzionali.
  3,  Il trasporto aereo di Stato e' effettuato mediante le strutture
e  gli  aeromobili  militari  dedicati,  acquisiti  e  gestiti  dalla
Aeronautica militare.
  4.  L'Aeronautica  militare  assicura,  continuativamente nell'arco
delle  24 ore,  la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per
l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.