Art. 8. Organizzazione e strutture 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonche' la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato. 2. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali. 3, Il trasporto aereo di Stato e' effettuato mediante le strutture e gli aeromobili militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica militare. 4. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.