Art. 2.

                  Banca dati distribuzione diretta

  1.   Nell'ambito   del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario,  e'
istituita  la  banca  dati  per  il  monitoraggio  delle  prestazioni
farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta o per conto. La
realizzazione  e  la  gestione  di  tale  banca  dati  e' affidata al
Ministero  della  salute  -  Dipartimento  della qualita' - Direzione
generale del Sistema informativo.
  2.  La  suddetta  banca  dati  e'  finalizzata  alla raccolta delle
informazioni  relative  alle  prestazioni farmaceutiche, destinate al
consumo al domicilio, erogate:
    alla   dimissione   da   ricovero   o  da  visita  specialistica,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo;
    ai  pazienti  cronici  soggetti  a  piani  terapeutici o presi in
carico;
    ai   pazienti   in   assistenza   domiciliare,   residenziale   o
semiresidenziale;
    da  parte  delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per
conto delle Aziende sanitarie locali.