Art. 2. Banca dati distribuzione diretta 1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, e' istituita la banca dati per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto. La realizzazione e la gestione di tale banca dati e' affidata al Ministero della salute - Dipartimento della qualita' - Direzione generale del Sistema informativo. 2. La suddetta banca dati e' finalizzata alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate: alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo; ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico; ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale; da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie locali.