Art. 3.

                 Flussi in ingresso nella banca dati

  1.  La  raccolta  delle  informazioni riguarda i dati relativi alle
singole prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta
o  per  conto  ed  erogate  dalle  aziende  sanitarie  a  partire dal
1° ottobre 2007.
  2.   Coerentemente   con  quanto  previsto  nel  documento  «Nucleo
informativo  per  la  rilevazione  delle  prestazioni  farmaceutiche»
elaborato  nell'ambito  del  programma «Mattoni del Sistema sanitario
nazionale», il flusso informativo per le prestazioni farmaceutiche in
distribuzione   diretta   fa   riferimento,  per  ciascuna  struttura
sanitaria erogante, alle seguenti informazioni:
    a) identificazione   della   prestazione   farmaceutica   per  la
distribuzione diretta;
    b) identificazione   del   medicinale   o  dei  medicinali  della
prestazione;
    c) dettaglio delle voci che concorrono al costo della prestazione
farmaceutica;
    d) identificazione della tipologia di erogazione diretta;
    e) identificazione della struttura erogatrice;
    f) identificazione del paziente destinatario dei farmaci;
    g) data di erogazione.
  3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002, le
informazioni di cui al comma precedente dovranno essere integrate con
il  numero  identificativo  della confezione del medicinale dotato di
codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.
  4.  La  trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte delle
regioni  e province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alla
distribuzione  diretta  erogata  da  parte  delle strutture sanitarie
situate all'interno del proprio territorio, verso cittadini residenti
e non residenti nel territorio stesso.
  5.  Le  trasmissioni devono avvenire in modalita' sicura secondo le
specifiche  tecniche  riportate  nel disciplinare tecnico allegato al
presente  decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito
internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).