Art. 3. Flussi in ingresso nella banca dati 1. La raccolta delle informazioni riguarda i dati relativi alle singole prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto ed erogate dalle aziende sanitarie a partire dal 1° ottobre 2007. 2. Coerentemente con quanto previsto nel documento «Nucleo informativo per la rilevazione delle prestazioni farmaceutiche» elaborato nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema sanitario nazionale», il flusso informativo per le prestazioni farmaceutiche in distribuzione diretta fa riferimento, per ciascuna struttura sanitaria erogante, alle seguenti informazioni: a) identificazione della prestazione farmaceutica per la distribuzione diretta; b) identificazione del medicinale o dei medicinali della prestazione; c) dettaglio delle voci che concorrono al costo della prestazione farmaceutica; d) identificazione della tipologia di erogazione diretta; e) identificazione della struttura erogatrice; f) identificazione del paziente destinatario dei farmaci; g) data di erogazione. 3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002, le informazioni di cui al comma precedente dovranno essere integrate con il numero identificativo della confezione del medicinale dotato di codice di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia. 4. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alla distribuzione diretta erogata da parte delle strutture sanitarie situate all'interno del proprio territorio, verso cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso. 5. Le trasmissioni devono avvenire in modalita' sicura secondo le specifiche tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).