Art. 4. Modalita' e tempi di trasmissione 1. Le trasmissioni devono essere effettuate via internet secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute (www.ministerosalute.it). 2. Le trasmissioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le trasmissioni relative a ciascun trimestre possono pervenire con invii mensili. Le rettifiche o le integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate al piu' tardi entro due mesi successivi il trimestre di riferimento.