Art. 4.

                  Modalita' e tempi di trasmissione

  1. Le trasmissioni devono essere effettuate via internet secondo le
modalita'  riportate  nel  disciplinare  tecnico allegato al presente
decreto  e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet
del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).
  2. Le trasmissioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale
entro  la  fine  del  mese  successivo  al periodo di riferimento. Le
trasmissioni relative a ciascun trimestre possono pervenire con invii
mensili.  Le  rettifiche  o le integrazioni ai dati trasmessi possono
essere  effettuate  al  piu'  tardi  entro  due  mesi  successivi  il
trimestre di riferimento.