Art. 5.

                  Flussi in uscita dalla Banca dati

  1.  Sono  immediatamente  autorizzati  alla  consultazione dei dati
l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  il  Ministero  della salute ed il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze per le specifiche funzioni
istituzionali.
  2.  Sono  altresi'  autorizzate  all'accesso  ai  dati  di  propria
competenza le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.