Art. 5. Flussi in uscita dalla Banca dati 1. Sono immediatamente autorizzati alla consultazione dei dati l'Agenzia italiana del farmaco, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze per le specifiche funzioni istituzionali. 2. Sono altresi' autorizzate all'accesso ai dati di propria competenza le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.