Art. 6.

                      Disposizioni transitorie

  1.  Al  fine  di  agevolare  il recepimento del presente decreto da
parte  di  tutte le regioni e province autonome, coerentemente con le
indicazioni   presenti  nel  documento  «Nucleo  informativo  per  la
rilevazione  delle  prestazioni  farmaceutiche» elaborato nell'ambito
del  programma «Mattoni del Sistema sanitario nazionale», e' prevista
la  possibilita'  di  adeguare il contenuto informativo del flusso in
ingresso in fasi successive.
  2.  Sono  individuate  tre  fasi,  ciascuna  caratterizzata  da  un
completamento  graduale  e  specifico  del  contenuto informativo del
flusso  in  ingresso.  Il  contenuto informativo per ciascuna fase e'
definito nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
  3.  Le  regioni  e  province autonome che intendono avvalersi della
possibilita'  di  cui  al  comma 1, tramite apposita comunicazione al
Ministero  della  salute  -  Dipartimento  della qualita' - Direzione
generale del sistema informativo, dichiarano di non disporre di tutte
le  informazioni  indicate nel precedente art. 3, comma 2, in formato
elettronico per la corretta alimentazione della banca dati.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto, le regioni e province autonome che intendono avvalersi della
possibilita'  di  cui  al  comma 1,  trasmettono un Piano finalizzato
all'adeguamento   dei   propri   sistemi   informativi  che  consenta
l'alimentazione  della Banca dati della distribuzione diretta secondo
le specifiche indicate nel presente decreto.
  5.  Il  Piano  di  adeguamento  di  cui  al comma precedente dovra'
prevedere  un  periodo  complessivo di adeguamento non superiore a 12
mesi;  dovra'  comunque  essere  garantita  la  trasmissione dei dati
indicati per la fase 2 non oltre il 1° aprile 2008 con riferimento al
primo trimestre dello stesso anno, e dovra' altresi' essere garantita
la  trasmissione  dei  dati  indicati  per  la  fase  3  non oltre il
1° gennaio   2009  con  riferimento  al  quarto  trimestre  dell'anno
precedente.
  6. I piani saranno sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia
per il Nuovo Sistema Informativo sanitario nazionale che predisporra'
verifiche   periodiche   per   valutare  l'attuazione  dei  piani  di
adeguamento approvati.