Art. 4. Fase di sperimentazione 1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all'art. 1 e' preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a sessanta giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte. 2. Le modalita' tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziadogane. gov.it