Art. 4.
                       Fase di sperimentazione
  1.  La  trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di
cui all'art. 1 e' preceduta da una fase di sperimentazione, di durata
non inferiore a sessanta giorni, al fine di consentire agli operatori
di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte.
  2.  Le  modalita'  tecniche  e  operative  per lo svolgimento della
sperimentazione  sono  reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo
http://www.agenziadogane. gov.it