Art. 4.
                       Fase di sperimentazione
  1.  La  trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di
cui  all'art.  1,  e'  preceduta  da  una fase di sperimentazione, di
durata  non  inferiore  a sessanta giorni, al fine di consentire agli
operatori   di   verificare   le   procedure   informatiche  all'uopo
predisposte.
  2.  Le  modalita'  tecniche  e  operative  per lo svolgimento della
sperimentazione  sono  reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo
http://www.agenziadogane. gov.it