IL DIRETTORE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre 2000, n. 1390, che ha
attivato,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  agenzie  fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare   l'art.   1,   comma 1,   lettera b),   concernente   la
presentazione  esclusivamente  in  forma  telematica del documento di
accompagnamento  previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o
assoggettati  ad  accisa ed alle altre imposizioni indirette previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
  Visto  il  citato  testo  unico  approvato  con decreto legislativo
26 ottobre  1995, n. 504, e successive modificazioni e regolamenti di
applicazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione
della  direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita»;
  Vista  la  circolare  31 dicembre  1992,  n.  335, che recepisce le
direttive comunitarie per l'armonizzazione delle accise;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210,
e successive modifiche concernente le disposizioni per estendere alla
circolazione  interna  le  disposizioni  relative  alla  circolazione
intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione  digitale»  cosi'  come  modificato  dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
  Considerata  la  necessita'  che  le  procedure per la trasmissione
telematica  del  documento  amministrativo  di accompagnamento per la
circolazione  in  regime  sospensivo  dei prodotti soggetti ad accisa
siano  realizzate  in  linea  con  il progetto comunitario EMCS ed in
coerenza con i relativi sviluppi tecnici, funzionali e giuridici;
  Sentito  il  comitato  strategico  e di indirizzo permanente che ha
espresso,  in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre
2007;
                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
                       Decorrenza dei termini
  1.   Il   documento   amministrativo   di  accompagnamento  per  la
circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di
cui  all'art.  6  del  testo  unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' presentato in
forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° aprile 2009.
  2.  I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei
prodotti  assoggettati  ad accisa ed alle altre imposizioni indirette
di  cui  agli  articoli 10, 12, 61 e 62 del testo unico approvato con
decreto   legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
modificazioni,  sono  presentati in forma esclusivamente telematica a
decorrere dal 1° ottobre 2009.