Art. 2. Modalita' tecniche ed operative 1. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei documenti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano gia' in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale - E.D.I. 2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it 3. Le modalita' tecniche ed operative di trasmissione dei documenti di cui all'art. 1, per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it