Art. 2.
                   Modalita' tecniche ed operative
  1.  I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei documenti
di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora
non  ne  siano  gia'  in  possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del
Servizio telematico doganale - E.D.I.
  2.  Le  istruzioni  tecniche  per  la  richiesta  di autorizzazione
all'utilizzo  del  Servizio  telematico doganale sono disponibili sul
sito        dell'Agenzia       delle       dogane       all'indirizzo
http://www.agenziadogane.gov.it
  3. Le modalita' tecniche ed operative di trasmissione dei documenti
di  cui  all'art. 1, per il tramite del Servizio telematico doganale,
unitamente  alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono
resi  disponibili  sul  sito  dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo
http://www.agenziadogane.gov.it