Art. 3.
                       Fase di sperimentazione
  1.  Al  fine di consentire ai soggetti obbligati alla presentazione
dei   documenti   di  cui  all'art.  1  di  verificare  le  procedure
informatiche   all'uopo   predisposte,   la   trasmissione  in  forma
esclusivamente telematica e' preceduta da una fase di sperimentazione
di  durata non inferiore a sessanta giorni. Per i documenti di cui al
comma 1 dell'art. 1, la fase di sperimentazione e' attivata a partire
dal 1° agosto 2008.
  2.  Le  modalita'  tecniche  e  operative  per lo svolgimento della
sperimentazione   sono   rese   disponibili   sul  sito  dell'Agenzia
all'indirizzo http://www.agenzia dogane.gov.it