Art. 3. Fase di sperimentazione 1. Al fine di consentire ai soggetti obbligati alla presentazione dei documenti di cui all'art. 1 di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte, la trasmissione in forma esclusivamente telematica e' preceduta da una fase di sperimentazione di durata non inferiore a sessanta giorni. Per i documenti di cui al comma 1 dell'art. 1, la fase di sperimentazione e' attivata a partire dal 1° agosto 2008. 2. Le modalita' tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenzia dogane.gov.it