Art. 3. Comitato strategico di indirizzo 1. Il Comitato strategico di indirizzo svolge, nell'ambito della valutazione del rischio nella catena alimentare, le seguenti funzioni: a) adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale di cui all'art. 2, comma 3; b) definisce le priorita' di intervento; c) definisce le linee generali di comunicazione . 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b), il Comitato tiene conto anche di eventuali problematiche evidenziate dalla consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori. 3. Il comitato strategico e' composto da: a) il Ministro della salute, o suo delegato, con funzione di presidente; b) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o suo delegato; c) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita'; d) il coordinatore degli assessori regionali all'agricoltura; e) il capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, del Ministero della salute; f) il capo del Dipartimento delle politiche dello sviluppo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) il direttore del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare; h) tre rappresentanti tecnici delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome; i) il presidente dell'Istituto superiore di sanita'; l) il presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione; m) il presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare; n) un componente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, nominato dal Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; o) un rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nominato dal Ministro della salute. 4. Il Comitato strategico approva il regolamento di funzionamento interno entro sessanta giorni dalla data del proprio insediamento e definisce, ferma restandone la sede operativa, la sede referente dei Comitati di cui all'art. 1. 5. Il comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno.