Art. 3.
                  Comitato strategico di indirizzo
  1.  Il  Comitato  strategico di indirizzo svolge, nell'ambito della
valutazione   del   rischio  nella  catena  alimentare,  le  seguenti
funzioni:
    a) adotta  il  programma  di  lavoro annuale e pluriennale di cui
all'art. 2, comma 3;
    b) definisce le priorita' di intervento;
    c) definisce le linee generali di comunicazione .
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b),
il  Comitato tiene conto anche di eventuali problematiche evidenziate
dalla consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori.
  3. Il comitato strategico e' composto da:
    a) il  Ministro  della  salute,  o  suo delegato, con funzione di
presidente;
    b) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o
suo delegato;
    c) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita';
    d) il coordinatore degli assessori regionali all'agricoltura;
    e) il  capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
la  nutrizione  e  la  sicurezza  degli alimenti, del Ministero della
salute;
    f) il  capo  del  Dipartimento delle politiche dello sviluppo del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    g) il  direttore del Segretariato nazionale della valutazione del
rischio della catena alimentare;
    h) tre  rappresentanti  tecnici  delle  regioni  designati  dalla
Conferenza delle regioni e province autonome;
    i) il presidente dell'Istituto superiore di sanita';
    l) il  presidente  dell'Istituto  nazionale  di  ricerca  per gli
alimenti e la nutrizione;
    m) il   presidente   del  Comitato  nazionale  per  la  sicurezza
alimentare;
    n) un   componente   del  Comitato  nazionale  per  la  sicurezza
alimentare,  nominato  dal  Ministro  della  salute  d'intesa  con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
    o) un rappresentante degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
nominato dal Ministro della salute.
  4.  Il  Comitato strategico approva il regolamento di funzionamento
interno  entro  sessanta giorni dalla data del proprio insediamento e
definisce,  ferma restandone la sede operativa, la sede referente dei
Comitati di cui all'art. 1.
  5. Il comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno.