Art. 2.
  I  veicoli di cui all'art. 1, nonche' i veicoli di cui all'art. 13,
lettera g)   del   regolamento  (CE)  n.  561/2006,  sono  dispensati
dall'obbligo  di  dotazione  ed uso dell'apparecchio di controllo nel
settore  del  trasporto  su strada, definito nel regolamento (CEE) n.
3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.
  Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 20 giugno 2007

                                                 Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2007
Ufficio  controllo  atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 26.