Art. 2. I veicoli di cui all'art. 1, nonche' i veicoli di cui all'art. 13, lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006. Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 20 giugno 2007 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 26.