Art. 2.
  Per  accedere  ai  contributi  di  cui al presente decreto, oltre a
quanto  previsto  dall'art.  6,  comma 7  del  decreto legislativo n.
154/2004, gli imprenditori ittici devono essere iscritti nel registro
delle  imprese di pesca tenuti dalle competenti Capitanerie di porto.
Inoltre  devono essere armatori di unita' da pesca iscritte in quarta
categoria, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale fino 6
miglia dalla costa, munite di numero UE ed iscritte nei Registri navi
minori  e  galleggianti  tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro,
Ancona,   San   Benedetto,  Ortona,  Pescara,  Termoli,  Manfredonia,
Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro
uffici dipendenti.
  Sono  escluse  le unita' abilitate all'esercizio della pesca con il
sistema draga idraulica e traino per molluschi.
  Per  ottenere  i  contributi le predette unita' devono essere state
armate almeno 75 giorni nel corso dell'anno 2006.