Art. 2. Per accedere ai contributi di cui al presente decreto, oltre a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 154/2004, gli imprenditori ittici devono essere iscritti nel registro delle imprese di pesca tenuti dalle competenti Capitanerie di porto. Inoltre devono essere armatori di unita' da pesca iscritte in quarta categoria, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale fino 6 miglia dalla costa, munite di numero UE ed iscritte nei Registri navi minori e galleggianti tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro, Ancona, San Benedetto, Ortona, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro uffici dipendenti. Sono escluse le unita' abilitate all'esercizio della pesca con il sistema draga idraulica e traino per molluschi. Per ottenere i contributi le predette unita' devono essere state armate almeno 75 giorni nel corso dell'anno 2006.