Art. 11. Accreditamento delle somme ai comuni 1. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco e' predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ed e' reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.