Art. 11.
                Accreditamento delle somme ai comuni
  1.  Gli  importi  spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi
conti  correnti postali, il cui elenco e' predisposto e costantemente
aggiornato,  con  idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per
gli  affari  interni  e territoriali del Ministero dell'interno ed e'
reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del
Dipartimento  per  le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.