Art. 5.
          Modalita' di versamento per gli enti individuati
   nella tabella B titolari di conti presso la tesoreria centrale
  1.  Gli  enti  individuati  nella  tabella  B  allegata  alla legge
29 ottobre  1984,  n.  720,  titolari  di  conti  presso la tesoreria
centrale,  trasmettono  all'Agenzia  delle  entrate,  con  il  flusso
telematico  di  cui  al  precedente  art. 4, comma 1, la richiesta di
pagamento  degli  importi trattenuti a titolo di addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, suddivisi per i comuni
di riferimento.
  2.  La  struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, dopo aver
verificato  la  correttezza formale del flusso, provvede ad inoltrare
all'Ispettorato    generale    per   la   finanza   delle   pubbliche
amministrazioni  (I.Ge.P.A.)  ed alla Banca d'Italia, secondo tempi e
modalita'  da  concordare  tra  l'Agenzia  delle  entrate,  la  Banca
d'Italia  e  la  Ragioneria  generale dello Stato, il medesimo flusso
contenente  la  richiesta di accredito delle somme sulla contabilita'
speciale  1777,  denominata  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi della
riscossione»,  l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonche'
tutti  gli  elementi necessari affinche' I.Ge.P.A. possa disporre gli
addebiti.
  3.  La  Banca d'Italia riconosce l'importo complessivo indicato nel
flusso  dell'Agenzia  delle entrate sulla contabilita' speciale 1777,
di cui al precedente comma, nel giorno lavorativo corrispondente alla
data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate, scritturando
il  relativo  importo in conto sospeso collettivi. Contemporaneamente
all'invio  del  flusso  telematico all'Agenzia delle entrate, ciascun
ente  inoltra  ad  I.Ge.P.A.  la  richiesta di prelevamento fondi dal
proprio  conto  corrente  di tesoreria centrale. I.Ge.P.A., dopo aver
verificato   la   rispondenza   degli   importi  delle  richieste  di
prelevamento  fondi  con  quelli  indicati  nel  flusso  trasmessogli
dall'Agenzia  delle  entrate, emette gli ordini di prelevamento Fondi
dai  conti correnti degli enti, a favore della Banca d'Italia ai fini
del ripianamento dell'importo scritturato in conto sospeso.