Art. 5. Modalita' di versamento per gli enti individuati nella tabella B titolari di conti presso la tesoreria centrale 1. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la tesoreria centrale, trasmettono all'Agenzia delle entrate, con il flusso telematico di cui al precedente art. 4, comma 1, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, suddivisi per i comuni di riferimento. 2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, dopo aver verificato la correttezza formale del flusso, provvede ad inoltrare all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) ed alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalita' da concordare tra l'Agenzia delle entrate, la Banca d'Italia e la Ragioneria generale dello Stato, il medesimo flusso contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilita' speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonche' tutti gli elementi necessari affinche' I.Ge.P.A. possa disporre gli addebiti. 3. La Banca d'Italia riconosce l'importo complessivo indicato nel flusso dell'Agenzia delle entrate sulla contabilita' speciale 1777, di cui al precedente comma, nel giorno lavorativo corrispondente alla data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate, scritturando il relativo importo in conto sospeso collettivi. Contemporaneamente all'invio del flusso telematico all'Agenzia delle entrate, ciascun ente inoltra ad I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale. I.Ge.P.A., dopo aver verificato la rispondenza degli importi delle richieste di prelevamento fondi con quelli indicati nel flusso trasmessogli dall'Agenzia delle entrate, emette gli ordini di prelevamento Fondi dai conti correnti degli enti, a favore della Banca d'Italia ai fini del ripianamento dell'importo scritturato in conto sospeso.