IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
previsto   l'istituzione  di  un'apposita  gestione  separata  presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (INPS), in favore di
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
  Visto  l'art.  59,  comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  ha  previsto,  tra  l'altro,  l'estensione,  agli  iscritti alla
predetta  gestione  separata, della tutela relativa alla maternita' e
agli  assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti
dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
  Visto  l'art.  51,  comma 1,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che,  nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la
tutela  contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera,
ha  imputato  anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del
citato contributo dello 0,5 per cento;
  Visto  l'art.  80,  comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  ha  interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449
del  1997,  nel  senso  che  la  tutela  ivi  prevista  relativa alla
maternita'  ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela  e  di  sostegno alla maternita' ed alla paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  Visto  il  decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a
decorrere  dal  1° gennaio 1998, e' stata stabilita la corresponsione
di un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del
parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri
lavoratrici  iscritte  alla  predetta  gestione  separata e tenute al
versamento  della  contribuzione  dello  0,5  per  cento ai sensi del
suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;
  Visto  l'art.  1,  comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  prevede  l'emanazione  di  un  decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di
cui  agli  articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del
2001, a tutela e sostegno della maternita' delle lavoratrici iscritte
alla  gestione  separata  sopra  indicata,  nei  limiti delle risorse
rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il
medesimo decreto;
  Vista   la   valutazione  espressa  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  finalizzata  alla  quantificazione  degli  oneri
derivanti  dall'estensione  alle  lavoratrici  iscritte alla suddetta
gestione  separata  degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n.
151  del  2001, nonche' alla conseguente individuazione dell'aliquota
contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'emanazione del predetto decreto
previsto dall'art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  divieto  di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui
all'art.  16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' esteso
ai  committenti  di  lavoratrici  a  progetto  e categorie assimilate
iscritte  alla  gestione  separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «gestione separata»,
nonche'  agli  associanti in partecipazione, a tutela delle associate
in partecipazione iscritte alla gestione medesima.