Art. 2.
  1.  Le  esercenti  attivita'  libero  professionale  iscritte  alla
gestione  separata  possono  accedere  all'indennita' di maternita' a
condizione  che  l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa nei
periodi  di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151,  sia  attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'.