Art. 3.
  1.  L'estensione  del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui
all'art.  17  del  decreto  legislativo  26  marzo 2001,  n.  151, si
applica:
    a) integralmente  nei confronti delle lavoratrici di cui all'art.
1;
    b) limitatamente  al  comma 2,  lettera a), del predetto art. 17,
nei   confronti   delle   lavoratrici   esercenti   attivita'  libero
professionale di cui all'art. 2.