Art. 4.
  1.  Le  lavoratrici  a  progetto  e categorie assimilate, tenute ad
astenersi   dall'attivita'   lavorativa   nei  periodi  di  cui  agli
articoli 1  e  3,  hanno  diritto,  ai sensi dell'art. 66 del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del
rapporto  di  lavoro  per  un  periodo  di  180  giorni,  salva  piu'
favorevole disposizione del contratto individuale.