Art. 5.
  1.  Alle  madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute
al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art.
59,  comma 16,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta
un'indennita'  di maternita' per i periodi di astensione obbligatoria
previsti  dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L'indennita' e' corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato
di  adibizione  al  lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro
autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n.
151 del 2001.
  2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore
delle   quali,  nei  dodici  mesi  precedenti  l'inizio  del  periodo
indennizzabile,  risultino  attribuite  almeno  tre  mensilita' della
contribuzione   dovuta   alla  gestione  separata,  maggiorata  delle
aliquote di cui all'art. 7.
  3.  L'indennita'  e'  corrisposta nella misura prevista dall'art. 4
del  decreto  4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo
le   modalita'   ivi   previste,  previa  attestazione  di  effettiva
astensione  dal  lavoro  da  parte del lavoratore e del committente e
resa   nelle   forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'.