Art. 7.
  1.  Le  prestazioni  economiche  previste  dal  presente decreto in
favore   delle   lavoratrici   tenute   ad  astenersi  dall'attivita'
lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate
attraverso   un'aliquota  aggiuntiva,  nella  misura  di  0,22  punti
percentuali,  della  vigente  aliquota  dello  0,5 per cento prevista
dall'art.  59,  comma 16,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale
aliquota  aggiuntiva  e'  dovuta  da tutti gli iscritti alla gestione
separata  gia'  destinatari  della  predetta  aliquota  dello 0,5 per
cento.