Art. 3.
  1.  Al  termine  del  terzo,  quinto  e  settimo anno accademico di
attivita'  dell'Universita'  di cui all'art. 1, il Comitato nazionale
per  la  valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare
una  valutazione  dei  risultati  conseguiti,  anche  sulla  base dei
rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
  2.  Soltanto  dopo  la positiva valutazione del Comitato al termine
del  quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita'
i  contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art.
5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo
le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le
effettive disponibilita' di risorse.
  3.  Sulla  base  dell'ultima  valutazione  positiva  da  parte  del
Comitato   puo'  essere  disposto  l'accreditamento,  secondo  quanto
indicato  all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262.
Il  mantenimento  dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.
  4.  Il presente decreto e' inviato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2007
                                                   Il Ministro: Mussi