Art. 3.
1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di
attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare
una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei
rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine
del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita'
i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art.
5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo
le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le
effettive disponibilita' di risorse.
3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del
Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto
indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262.
Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.
4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2007
Il Ministro: Mussi