IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  il  decreto  legislativo  del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di seguito «testo unico»). In particolare, visti gli articoli:
    6,  comma 1,  lettera b)  del  testo  unico, che attribuisce alla
Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB, il compito di disciplinare gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e
di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza
della clientela;
    19, comma 1, lettera d) del testo unico, che prevede che la Banca
d'Italia determini l'ammontare minimo di capitale per l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM;
    22,  comma 1  del  testo  unico,  che contiene le disposizioni in
materia  di  separazione  patrimoniale  degli  strumenti finanziari e
delle  somme  di  denaro  dei  singoli  clienti,  a  qualunque titolo
detenuti  dall'impresa  di investimento, dalla SGR, dalla societa' di
gestione   armonizzata   o  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  previsto  dall'art. 107 del testo unico bancario nonche'
degli  strumenti  finanziari  dei  singoli clienti a qualsiasi titolo
detenuti dalla banca, nella prestazione dei servizi di investimento e
accessori;
    26,  comma 2, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia,
sentita   la   Consob,   stabilisce  le  norme  di  attuazione  delle
disposizioni  comunitarie  concernenti  le condizioni necessarie e le
procedure  che  devono  essere  rispettate  perche'  le  SIM  possano
prestare  negli  altri  Stati  comunitari  i servizi ammessi al mutuo
riconoscimento  mediante  lo  stabilimento  di succursali o la libera
prestazione  di  servizi  nonche' le condizioni e le procedure per il
rilascio  alle  SIM  dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati
comunitari,  le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli
Stati extracomunitari i propri servizi;
    201,  comma 12  del  testo  unico, che prevede che agli agenti di
cambio   iscritti   nel   ruolo  unico  nazionale  si  applicano  gli
articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo unico;
  Viste  le  direttive  2004/39/CE  del  21 aprile  2004, relativa ai
mercati  degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006,
recante  le  modalita'  di  esecuzione della direttiva 2004/39/CE per
quanto  riguarda  i  requisiti  di  organizzazione,  le condizioni di
esercizio   dell'attivita'   delle   imprese  di  investimento  e  la
definizione di taluni termini;
  Vista   la   direttiva  2006/49/CE  del  14 giugno  2006,  relativa
all'adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese di investimento e degli
enti creditizi;
  Visto  il  Regolamento  della  Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in
materia  di  modalita'  di  deposito  e  sub-deposito degli strumenti
finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela;
  Visto  il  Regolamento  della  Banca  d'Italia del 4 agosto 2000 in
materia di intermediari del mercato mobiliare;
  Sentita la CONSOB;
                                Emana
  l'unito Regolamento in materia di:
    capitale minimo e operativita' all'estero delle SIM;
    modalita' di deposito e sub-deposito delle disponibilita' liquide
e degli strumenti finanziari della clientela.
  Il  Regolamento  entra  in  vigore il giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 ottobre 2007
                                       p. Il Governatore: Finocchiaro