IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «testo unico»). In particolare, visti gli articoli: 6, comma 1, lettera b) del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; 19, comma 1, lettera d) del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia determini l'ammontare minimo di capitale per l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM; 22, comma 1 del testo unico, che contiene le disposizioni in materia di separazione patrimoniale degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonche' degli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori; 26, comma 2, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi nonche' le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi; 201, comma 12 del testo unico, che prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo unico; Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini; Vista la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di modalita' di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela; Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare; Sentita la CONSOB; Emana l'unito Regolamento in materia di: capitale minimo e operativita' all'estero delle SIM; modalita' di deposito e sub-deposito delle disponibilita' liquide e degli strumenti finanziari della clientela. Il Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2007 p. Il Governatore: Finocchiaro