LA CONFERENZA UNIFICATA
  Nella odierna seduta del 30 ottobre 2007;
  Visto  il  regio  decreto-legge  14 dicembre 1933, n. 1773, recante
«Accertamento  dell'idoneita'  fisica  della  gente  di mare di prima
categoria»;
  Visto  l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente i
servizi  sanitari istituiti per le Forze armate e i Corpi di polizia,
per  il  Corpo  degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  nonche'  i  servizi  delle  ferrovie dello Stato
relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario  delle  condizioni  del
personale dipendente;
  Visto   l'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
11 luglio  1980,  n. 753, in materia di idoneita' del personale delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto pubblico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  «Disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al  personale
navigante,   marittimo  e  dell'aviazione  civile  (art.  37,  ultimo
comma della legge n. 833 del 1978)»;
  Visto  l'art.  14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di
idoneita'  fisica  e  psicoattitudinale  e di controlli sul personale
delle ferrovie dello Stato da parte del relativo servizio sanitario;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186,
recante  «Regolamento  concernente  la determinazione delle procedure
diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze
stupefacenti   o   psicotrope,   delle   metodiche  per  quantificare
l'assunzione  abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi
di principio attivo per le dosi medie giornaliere»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 125 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  309  del  1990,  che  prevede l'adozione di un
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il  Ministro  della  salute,  volto  ad individuare le
mansioni  che  comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la
salute  dei  terzi,  allo  scopo  di sottoporre gli appartenenti alle
categorie  di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di
assenza  di  tossicodipendenza  prima  dell'assunzione in servizio, e
successivamente   ad   accertamenti   periodici,   nonche'   volto  a
determinare   la   periodicita'  degli  accertamenti  e  le  relative
modalita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  «Regolamento  di  esecuzione  e attuazione del Codice della
strada» e le successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  di
attuazione  di  direttive  CEE  riguardanti  il  miglioramento  della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, recante «Norme concernenti l'accertamento ed
il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto»;
  Visto  l'art.  131,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente fra l'altro l'assegnazione al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria  delle  attivita' gia' attribuite o riservate per legge o
con atti amministrativi alle ferrovie dello Stato;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo
per il riassetto della riforma della normativa in materia»;
  Vista  la  legge  5 giugno  2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3»,  che  all'art. 8, comma 6,
prevede  che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede
di  Conferenza  Stato-regioni  o  di  Conferenza unificata, dirette a
favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive  legislazioni  o  il
raggiungimento  di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
  Ritenuto  di  dover procedere, anche con modalita' sperimentali, ai
sensi  del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per  raggiungere  posizioni  unitarie  e  conseguire obiettivi comuni
nella materia di cui trattasi;
  Considerato  che l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
sia    saltuaria    sia    abitudinaria,   determinando   alterazioni
dell'equilibrio  psicofisico,  comporta  il  medesimo  rischio per la
salute e la sicurezza dell'operatore stesso e dei terzi;
  Considerato che il Ministero della salute ha fatto presente di aver
consultato  l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali,
ai  sensi  dell'art.  154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  recante  «Codice  in  materia di protezione dei dati
personali»;
  Visto  lo  schema  di  intesa  di  cui  all'oggetto  trasmesso  dal
Ministero della salute con nota in data 18 luglio 2007;
  Vista la definitiva stesura dello schema di intesa di cui trattasi,
trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 8 ottobre 2007,
che  tiene  conto  delle  modifiche concordate in sede tecnica con le
regioni  e  l'ANCI,  nonche' delle osservazioni formulate dagli altri
Ministeri interessati;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM sullo schema di intesa in oggetto;
                           Sancisce intesa
tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
                               Art. 1.
                         Mansioni a rischio
  1.   Le   mansioni   che   comportano   rischi  per  la  sicurezza,
l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad
un'assunzione  solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a
quelle  inerenti  attivita'  di  trasporto,  anche quelle individuate
nell'allegato I,  che  forma  parte integrante della presente intesa.
Per  tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
19 settembre l994, n. 626.
  2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze   connesse  all'espletamento  delle  correlate  mansioni  al
personale,  delle  ferrovie  e di altri servizi di trasporto previsti
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle
Forze  armate,  di  polizia,  degli  altri  corpi  armati e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente
intesa.