Art. 10.
                               Tariffe
  1.  I  costi  degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla
presente  intesa  non  possono essere superiori a quelli previsti per
tali   specifiche   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
17 febbraio   1992,   recante   «Approvazione  della  tariffa  minima
nazionale  degli  onorari  per  le  prestazioni medico-chirurgiche ed
odontoiatriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 giugno 1992, n. 128 supplemento ordinario, e sono a carico
del datore di lavoro.