Art. 13.
                          Norme transitorie
  1. Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  cui  all'art.  8,  comma 2,  si  applicano le
procedure  e le modalita' disciplinate nel decreto del Ministro della
sanita'  12 luglio  1990,  n.  186,  per  accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Roma, 30 ottobre 2007
                                           Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia