Art. 13. Norme transitorie 1. Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2, si applicano le procedure e le modalita' disciplinate nel decreto del Ministro della sanita' 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Roma, 30 ottobre 2007 Il presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia