Art. 3. Accertamenti sanitari per accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti 1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono: a) visita medica da effettuare in conformita' alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della presente intesa; b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformita' alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2, della presente intesa. 2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa.