Art. 3.
             Accertamenti sanitari per accertare assenza
               di assunzione di sostanze stupefacenti
  1.  Gli  accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione   sporadica   di   sostanze   stupefacenti   o  psicotrope
comprendono:
    a) visita  medica  da  effettuare  in  conformita' alle procedure
diagnostiche  e  medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  cui all'art. 8, comma 2 della
presente intesa;
    b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare
in  conformita'  alle procedure diagnostiche e medico-legali definite
dall'accordo  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di cui
all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
  2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla
presente intesa.