Art. 4.
            Accertamenti sanitari preventivi di screening
  1   .   Il  datore  di  lavoro,  prima  di  adibire  un  lavoratore
all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato
I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a
richiedere  al  medico competente gli accertamenti sanitari del caso,
comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
  2.  Il  medico  competente,  all'atto dell'assunzione del personale
adibito  alle  mansioni  di cui all'allegato 1 e successivamente, con
periodicita'  da  rapportare alle condizioni personali del lavoratore
in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di
assunzione  di  sostanze  psicotrope  e stupefacenti sottoponendolo a
specifici  tests  di screening in grado di evidenziarne l'assunzione,
secondo le modalita' definite nell'art. 8.
  3.  A  seguito  degli  accertamenti  di cui al comma precedente, il
lavoratore  risultato positivo ai tests, comportando tale positivita'
un  giudizio  di  inidoneita'  temporanea, viene inviato da parte del
medico   competente  al  servizio  per  le  tossicodipendenze  (SERT)
dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attivita'
produttiva  o  in  cui  risiede il lavoratore, o alle altre strutture
sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
  4.  Qualora  gli  ulteriori  accertamenti  effettuati dal SERT o da
altra   struttura   sanitaria  competente  evidenzino  uno  stato  di
tossicodipendenza,  il lavoratore interessato dovra' sottoporsi ad un
percorso  di  recupero, che renda possibile un successivo inserimento
nell'attivita' lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
  5.  Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al  comma 2  comunica  la data ed il luogo della visita al lavoratore
interessato almeno un giorno prima.