Art. 6.
                           Corpi speciali
  1.  Per  il  personale  delle Forze armate e di polizia e del Corpo
nazionale  dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza
di   tossicodipendenza   di  cui  all'art.  3,  sono  effettuati  dai
rispettivi  servizi  sanitari  secondo le disposizioni vigenti con le
modalita'  di cui all'art. 8 della presente intesa. E' fatta salva la
facolta'    delle    rispettive    amministrazioni    di   provvedere
all'effettuazione  di specifici accertamenti sanitari con la relativa
periodicita', in relazione al settore di impiego.