Art. 7.
                         Personale marittimo
  1.   Per  il  personale  marittimo  l'accertamento  di  assenza  di
tossicodipendenza   viene   effettuato   in  occasione  delle  visite
preventive   di   immatricolazione  di  cui  al  regio  decreto-legge
14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Le  strutture  sanitarie  competenti effettuano, direttamente o
mediante   apposite   convenzioni   con   strutture   pubbliche,  gli
accertamenti  sanitari  periodici  di assenza di tossicodipendenza di
cui   all'art.   5,  selezionando  per  sorteggio  i  nominativi  dei
componentivi l'equipaggio.
  3.  Il  datore  di  lavoro  invia  l'elenco  con  i  nominativi dei
componenti  l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare
con  un preavviso di almeno tre giorni rispetto all'arrivo della nave
nel  porto, alla struttura sanitaria competente per territorio di cui
all'art.  2,  comma 2,  della  presente  intesa.  Il datore di lavoro
invia,  altresi',  l'elenco  dei  periodi programmati di permanenza a
terra dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.
  4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i
nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata,
dallo  stesso  ai  sensi dell'art. 5, comma 3, della presente intesa,
almeno  ventiquattro ore prima della prevista partenza della nave dal
porto.  Il  datore  di lavoro informa il lavoratore interessato della
data dell'accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita
a bordo.
  5.  Restano  a  carico  del  datore  di  lavoro  sia l'onere di cui
all'art. 10 sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del
lavoratore.