Art. 8.
                     Modalita' dell'accertamento
                  dell'assenza di tossicodipendenza
  1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art.
3,  comma 1,  sono  effettuati  nel  rispetto  della dignita' e della
liberta' della persona.
  2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita'
di  prelievo,  conservazione  e catena di custodia dei campioni, sono
individuate  con  accordo  tra  lo  Stato,  le  regioni e le province
autonome,  da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della  presente  intesa.  L'accordo  individua  altresi'  le
tecniche  analitiche  piu'  specifiche  con  le  quali  effettuare la
ripetizione  delle  analisi,  garantendo  affidabilita' e uniformita'
secondo metodiche di qualita' condivise.
  3.  La  struttura  sanitaria competente adotta le misure necessarie
per  accertare  la  sicura  appartenenza  dei  campioni  biologici al
soggetto  sottoposto  ad  accertamento  e  per assicurare la corretta
conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche'
per  custodirli  idoneamente  al  fine  di  eventuale  ripetizione di
analisi.
  4.  La  struttura  sanitaria competente da' immediata comunicazione
dell'esito  degli  accertamenti al medico competente, che lo comunica
nel  rispetto  della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato.  Per il personale marittimo la comunicazione va altresi'
inoltrata al Ministero dei trasporti.
  5.  Il  lavoratore  di  cui  sia  accertata la tossicodipendenza ha
diritto   di   chiedere,   entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione
dell'esito,  la  ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per
le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
  6.  La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata
sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.