Art. 9.
          Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza
  1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi
di  cui  all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea
inidoneita' alla mansione, potra' essere modificato positivamente ove
venga  esclusa  dal  SERT una condizione di tossicodipendenza o venga
attestato  il  positivo  recupero.  Il  medico  competente al fine di
certificare   l'idoneita'   alla  mansione  provvedera',  in  maniera
individualizzata  rispetto  ai  rischi  di  assunzione  sporadica,  a
effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da
parte del lavoratore.
  2.  In  caso  di  esito positivo degli accertamenti sanitari di cui
all'art.  5 il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore
interessato  dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di
cui all'allegato 1.
  3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza
puo' essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco
di  cui  all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione
del  posto  di  lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.